Lo scorso novembre, la VI Commissione della Camera ha approvato una risoluzione (7-00852) con la quale ha «impegna[to] il Governo ad assumere ogni iniziativa utile … affinché la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio» di cui all’art. 120 TUB «sia quanto prima resa operativa».

Detta Risoluzione sottolinea, in particolare, come Jonathan Faull, direttore generale della stabilità finanziaria della Commissione europea, abbia segnalato – in una lettera inviata all’ambasciatore italiano presso l’Unione europea, Stefano Sannino – che «le norme introdotte nel corso dell’esame della legge di stabilità 2014 sul divieto assoluto di anatocismo bancario risultano “poco chiare” e poiché rendono “più onerose e complicate alcune operazioni bancarie, potrebbero tradursi in ostacoli ingiustificati alla prestazione di servizi bancari da parte di operatori stranieri che operano in Italia”».

Tale missiva, si legge ancora nella Risoluzione, «pone l’accento sul fatto che nonostante il provvedimento non sia stato ancora adottato, alcuni tribunali italiani hanno considerato direttamente applicabile tale divieto».

Contestualmente, la Commissione ha pure approvato la risoluzione (7-00767) che, seppure nell’ottica di «impegna[re] ad assumere ogni utile iniziativa di competenza affinché́ sia confermata un’interpretazione che impedisca qualunque forma di anatocismo su rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito», lascia «ferma … la possibilità̀ che nelle aperture di credito in conto corrente e nei rapporti a esse assimilabili la banca e il cliente pattuiscano, con accordo espresso, che il pagamento degli interessi maturati e divenuti esigibili possa avvenire utilizzando il fido e quindi, se del caso, con un incremento dello scoperto in essere».

 

Fonte: Diritto Bancario