Per le banche il divieto di anatocismo (cioè la possibilità di calcolare gli interessi non solo sulla quota capitale, ma sul capitale maggiorato degli interessi già maturati nelle mensilità precedenti) è immediatamente applicabile.

La recente modifica del Testo Unico Bancario – ad opera della legge di stabilità 2014 che dispone definitivamente il divieto di anatocismo – deve pertanto riconoscersi nell’art. 120 TUB così come modificato.

In questi termini si esprime il Collegio di Coordinamento ABF, (Decisione ABF nr. 7854, Arbitrato Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento, del 08.10.2015 presidente Dott. Massea M. e estensore Dott. Lapertosa F.) confermando il divieto di anatocismo anche in assenza della delibera attuativa del CICR.

Ciò, d’altronde, secondo il Collegio non rappresenta un limite al divieto di anatocismo, essendo l’art. 120 esplicito sul punto dichiarando che: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Nel caso di specie, un correntista titolare di un contratto in conto corrente bancario ricorreva all’ABF di Milano contestando alla propria banca la capitalizzazione degli interessi a debito con conseguente anatocismo. L’ABF di Milano, rilevata la particolare novità della questione, deliberava di rimettere l’esame della controversia al Collegio di Coordinamento, il quale, seppur rigettando il ricorso del correntista, ammetteva l’applicazione dell’art. 120 TUB anche in assenza della delibera attuativa del CICR.

Sul punto gli arbitri affermano che seppur infondate e non provate le pretese del ricorrente “il nuovo art. 120 TUB trova quindi immediata esecuzione anche a prescindere dall’emanazione della pur prevista delibera”. Il Collegio muove la sua interpretazione dalla relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, la quale afferma “la presente proposta di legge intende stabilire l’illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore i cosiddetti interessi composti, o interessi sugli interessi … la proposta di legge, che per la prima volta tipizza l’improduttività degli interessi composti, intende mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore”.

In estrema sintesi si riconosce alla delibera del CICR una mera funzione indicativa circa le modalità di calcolo degli interessi semplici e non potrà in ogni caso determinare la produzione di ulteriori interessi sugli interessi. Sul punto, il Collegio afferma ancora che “ipotizzare … che senza la nuova delibera del CICR, l’anatocismo bancario possa sopravvivere in base alla vecchia delibera … significa postulare un sovvertimento dei fondamentali rapporti gerarchici tra fonti del diritto e fors’anche una inammissibile alterazione costituzionale del rapporto tra poteri dello Stato … la stessa Banca d’Italia dà per scontata l’avvenuta entrare in vigore del divieto di anatocismo e riconosce che la delega al CICR riguarda solo la periodicità di contabilizzazione degli interessi e il termine per la loro esigibilità”.

In conclusione, il Collegio di Coordinamento dell’ABF afferma senza mezze misure che nel nostro ordinamento vige sin dall’entrata in vigore della Legge di stabilità 2014 il divieto di anatocismo nei rapporti bancari.

Fonte: Altalex, 5 novembre 2015